La Corte di Appello di Firenze con sentenza n° 238 del 2023 ha stabilito che non è perseguibile il conducente, mero esecutore di ordini aziendali, del camion sul quale era trasportato il materiale di contrabbando quando non vi sia prova che lo stesso potesse conoscere l’illiceità del trasporto in atto.
Contrabbando
